Art. 2.
(Accesso ai servizi di psicoterapia).

      1. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie del Servizio sanitario nazionale (SSN) assicurano l'accesso dei cittadini ai servizi pubblici o privati convenzionati di psicoterapia.
      2. Le richieste di accesso ai servizi di psicoterapia di cui al comma 1 sono presentate dal singolo cittadino o dai servizi pubblici sanitari o socio-sanitari delle regioni e dei comuni. Qualora si tratti di minore, la richiesta può essere fatta solo con il consenso dei genitori o di chi ne fa le veci, sentito il servizio sanitario o socio-sanitario competente.
      3. Le richieste presentate ai sensi del comma 2 sono valutate dal servizio pubblico sanitario o socio-sanitario competente, previa verifica della relativa diagnosi specialistica effettuata da uno psicologo o da un medico psichiatra.
      4. Ai fini della diagnosi di cui al comma 3 sono riconosciute tutte le condizioni di disagio e di disturbo psicologico che la letteratura scientifica in materia riconosce trattabili mediante tecniche psicoterapeutiche.
      5. Ogni paziente, la cui richiesta di accesso ai servizi di psicoterapia è stata

 

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valutata e accolta ai sensi del presente articolo, può avvalersi, oltre che dei centri di psicoterapia, anche di singoli professionisti o delle associazioni di professionisti scelti tra i nominativi iscritti in un apposito elenco di specialisti convenzionati, che è reso disponibile al pubblico presso tutti i servizi di psicoterapia del SSN.